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sabato , 27 Luglio 2024
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Convocazioni assemblee condominiali

Buone recinzioni fanno buoni vicini

Partendo da questa celebre e esilarante frase di Robert Frost, celebre poeta statunitense, oggi vogliamo introdurre il tema della assemblee condominiali, alla quale quasi tutti noi italiani, nel bene o nel male, siamo costretti a partecipare.

Assemblea condominiale Ordinaria o Straordinaria

Partiamo innanzitutto con la differenza che vi è tra un’assemblea ordinaria e straordinaria. Con la prima si intende la prima assemblea dell’anno, mente con con la seconda si intende qualsivoglia assemblea che non sia la prima, sia che riguardi argomenti ordinari sia che riguardi argomenti straordinari.

Convocazioni

Moltissime volte nascono diatribe con l’amministratore poiché la convocazione non è stata consegnata in un tempo adeguato, ma esistono leggi che regolano questo tipo di processo? Assolutamente si!
La legge in questione è la Legge 11 Dicembre 2012 numero 220 pubblicata in G.U. del 17 Dicembre 2012 numero 293 ed in vigore dal 18/06/2012.

Benissimo ma cosa dice sostanzialmente?

L’articolo dice chiaramente che la convocazione deve essere rilasciata a tutti coloro che hanno il diritto di prendere parte all’assemblea almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima convocazione.
Esempio pratico. Se la prima convocazione è fissata per il 30 gennaio 2018, qualsiasi persona avente il diritto di partecipare all’asseblea deve riceve la convocazione almeno il giorno 25 gennaio 2018, pena l’annullamento dell’assemblea.
Ma se siamo via o peggio se facciamo finta di non vedere la lettera passando proprio davanti alla buca delle lettere sperando sotto sotto di far annullare così l’assemblea? Anche in questo caso la legge parla chiaro. Si intende l’inizio dei cinque giorni quando la comunicazione entra nella sfera personale dell’interessato. In parole povere non possiamo far finta di non vedere la lettera nella buca delle poste e se siamo via per lavoro o in vacanza non possiamo farci nulla. Nel caso decideste comunque di far ricorso o contestare l’avvenuta comunicazione è compito del condominio, anche attraverso l’uso di testimoni, giustificare l’avvenuta immissione nella cassetta delle lettere nei termini previsti dalla legge.
Caso del tutto diverso se il vostro condominio prevede la presenza di un portiere. Questo sarà incaricato di consegnare la comunicazione a mano e provvedere a far firmare chiunque ritiri la convocazione, avendo cura di segnare a fianco la data.
Fin’ora abbiamo visto le varie possibilità nel caso in cui la comunicazioni venga mandata attraverso lettera, ma la legge parla chiaramente di poter inviare comunicazioni anche attraverso posta elettronica certificata o fax, in quando queste possibilità fanno entrare la convocazione nella sfera personale dell’interessato.

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