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venerdì , 19 Aprile 2024
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Rateazione Avviso Bonario all’Agenzia delle Entrate

L’avviso di irregolarità è una comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti per rilevare violazioni concernenti gli obblighi dichiarativi o il versamento dei tributi.
L’accertamento di errori o omissioni può avvenire in base a quanto previsto dagli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (controllo automatico), ovvero secondo il disposto dell’art. 36-ter del DPR 600/73 (controllo formale).

Alla ricezione dell’avviso, l’interessato può, alternativamente:

rivolgersi all’Agenzia delle Entrate (per telefono, tramite Call Center, o personalmente, recandosi presso un ufficio dell’ente) per chiedere chiarimenti e/o produrre documentazione atta a spiegare la violazione contestata;
attendere l’emissione della cartella di pagamento, con la quale le somme richieste nell’avviso vengono iscritte a ruolo provvisorio, dando così la possibilità di promuovere ricorso, richiedere lo sgravio per autotutela, ovvero proporre acquiescenza, accertamento con adesione o conciliazione ;
pagare quanto richiesto nella comunicazione di irregolarità.

Se il contribuente opta per l’ultima delle soluzioni sopraelencate, può adempiere al versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o a rate. Il termine ultimo per pagare l’intero importo richiesto, e per produrre documentazione all’Agenzia delle Entrate, è di 30 giorni dalla ricezione dell’avviso di irregolarità, scadenza che coincide anche con il termine di legge previsto per l’assolvimento della prima delle rate inerenti la regolarizzazione della violazione.
Le somme richieste nell’avviso bonario, comprensive di sanzioni e interessi, possono essere diluite in un massimo di:

8 rate trimestrali, se l’avviso bonario richiede somme complessive inferiori o uguali a 5mila euro;
20 rate trimestrali per le contestazioni superiori a 5mila euro.

Tutte le rate sono di pari importo e vanno pagate alle scadenze prefissate, indicate nel piano stesso di rateizzazione.
Tuttavia, mentre la prima rata va versata perentoriamente entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario, per le successive il legislatore consente un “lieve inadempimento”.

Questo è sanabile con lo strumento del ravvedimento operoso a patto che il pagamento sia effettuato entro la scadenza della rata successiva e, se si tratta dell’ultima, entro 90 giorni dal termine originariamente previsto nel piano di rateazione.
Il pagamento rateale di quanto richiesto nell’avviso di irregolarità va richiesto direttamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate o tramite intermediari abilitati ai servizi Entratel (commercialisti e CAF). Se si vuole conoscere il piano di rateazione, è possibile utilizzare i servizi online disponibili sul sito dell’Agenzia (alla seguente pagina http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/ratef24/compila.php).

Le rate andranno versate con F24 da presentarsi:
– esclusivamente in via telematica, per i titolari di partita IVA;
– in banca o in posta, negli altri casi.

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