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Ecobonus 2016: le novità sulla detrazione fiscale

La Legge di Stabilità 2016 ha confermato il bonus fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico (il cosiddetto ECOBONUS), ed ha ampliato la platea degli interventi per i quali si può beneficiare di tale agevolazione. La nuova normativa è stata approvata al Governo nel CdM del 15 Ottobre e convertita nella LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208.

Le novità 2016

Oltre a confermare la detrazione del 65% su IRES e IRPEF in relazione alle spese per riqualificazione energetica e interventi antisismici (agevolabili quindi fino al 31/12/2016), il governo ha esteso il bonus all’installazione di impianti domotici.
Inoltre per i condomini sarà possibile cedere l’ecobonus alle imprese che effettuano i lavori di efficientamento energetico, così che tali imprese possano praticare uno sconto immediato ai clienti.

Importi massimi detraibili

L’ ecobonus è a tutti gli effetti un credito d’imposta e viene detratto dalle tasse da versare in un periodo temporale di 10 anni. Non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste sui medesimi interventi.
La legge prevede dei tetti massimi in base alla tipologia di intervento.
È stabilito un massimo di 100 mila euro (quindi 10.000 euro l’anno per 10 anni) per la riqualificazione globale degli edifici esistenti. A seguito dell’intervento il fabbisogno annuo di energia per la climatizzazione invernale deve essere portato a valori non superiori a quelli indicati nelle tabelle indicate nel DM 11 marzo 2008, allegato A.
È previsto un massimo di 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari destinati alla produzione di acqua calda, sia per usi domestici che per aziende, strutture sportive, piscine, istituti scolastici e università, case di ricovero e di cura.
L’ammontare massimo detraibile scende invece a 30.000 euro (quindi massimo 3.000 euro per 10 anni) per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza.
Per il computo del limite massimo della detrazione, occorre tener conto degli interventi consistenti nella prosecuzione di altri interventi rientranti nella stessa categoria, portati a termine negli anni precedenti e per i quali si ha già usufruito della detrazione.

Chi può beneficiarne

Possono beneficiarne le persone fisiche, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale e le associazioni tra professionisti. Chi richiede l’agevolazione deve possedere (a qualsiasi titolo) l’ immobile oggetto di intervento. Non rileva la residenza nell’immobile stesso.
Possono richiedere la detrazione anche i familiari conviventi col detentore o possessore dell’immobile, purché siano parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, eccetto il caso in cui gli interventi siano effettuati su immobili strumentali all’attività di impresa.

Come beneficiarne

Per ottenere l’agevolazione è necessaria l’attestazione di un tecnico abilitato, che verifichi la rispondenza dell’intervento ai requisiti necessari. Per finestre e caldaie è sufficiente una certificazione rilasciata dal produttore. Bisogna inoltre presentare l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), eccetto che nel caso di sostituzione di impianti termici, l’installazione di pannelli solari e la sostituzione di finestre. La documentazione si completa con la compilazione della scheda informativa sugli interventi effettuati, da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.
I pagamenti devono avvenire mediante bonifico che presenti causale del versamento, partita IVA o codice fiscale di chi ha effettuato i lavori e riceve il pagamento, e codice fiscale di colui che richiede la detrazione.

Quando fare richiesta

Per un intervento rientrante nella detrazione, le cui spese vengono sostenute dal 1/01/2016 al 31/12/2016, la documentazione dovrà essere presentata nella dichiarazione dei redditi del 2017: entro maggio se 730, entro luglio se modello Unico.

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