Codice tributo 6781 in contabilità
Il codice tributo 6781 viene utilizzato dal contribuente al fine di compensare i crediti, che derivano dalle ritenute in eccesso corrisposte sui redditi dei propri dipendenti con altri debiti nei confronti del fisco, anche concernenti imposte diverse. Il codice tributo 6781 ha sostituito il precedente 1678, che faceva riferimento alle ritenute da lavoro dipendente.
Il codice tributo 6781 può essere riportato dal contribuente sul Modello F24 nel caso di eccedenza di pagamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta, in ipotesi di compilazione del modello 770 semplificato.
Il codice tributo 6781 è stato introdotto dalla risoluzione n. 9/E del 18 gennaio 2005, la quale ha provveduto anche a sostituire il precedente codice tributo 1678 con:
- il codice tributo 6781 relativo alle eccedenze di ritenute da lavoro dipendente;
- il codice tributo 6782 concernente le eccedenze di ritenute da lavoro autonomo;
- il codice tributo 6783 riguardante le ritenute per i redditi di capitale.
Codice tributo 6781 in contabilità
L’articolo 1 del D.P.R. 10/11/1997 n. 445 disciplina le fattispecie di versamento in eccesso di ritenute d’acconto. In particolare, qualora un datore di lavoro si renda conto alla fine dell’anno di vantare un credito nei confronti dell’Erario a seguito del versamento di ritenute su redditi di lavoro dipendente, che sono state effettuate nel corso dell’anno e che risultano non compensate nel medesimo periodo di imposta, egli ha la facoltà di recuperare questa eccedenza, compensando tale credito con il debito per ritenute relativo a periodi successivi.
Dopo avere effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura maggiore rispetto alla somma effettivamente dovuta al fisco, il sostituto di imposta può scontare la cifra in eccesso dai versamenti successivi nel medesimo periodo di imposta di versamento delle ritenute in eccesso.
Se, invece, il recupero dell’eccedenza delle ritenute pagate non venga realizzato nello stesso periodo di imposta, il sostituto d’imposta ha la possibilità di riscattare le somme versate in eccedenza con diverse modalità. Nello specifico, egli può recuperare tali somme: mediante il calcolo dell’eccesso in riduzione dai pagamenti concernenti il periodo di imposta successivo; per effetto della compensazione dell’eccedenza con altri debiti fiscali, compilando il Modello F24; attraverso la richiesta di rimborso da presentarsi nella dichiarazione dei sostituti di imposta con la compilazione del Modello 770 semplificato.
Se, pertanto, il sostituto d’imposta compila il Modello 770 semplificato, l’indicazione del codice tributo 6781 indica che vi è una somma da recuperare. Il contribuente deve anche specificare se l’operazione debba essere eseguita mediante compensazione o rimborso. Quando il sostituto non fa la sua scelta nel Modello 770, una simile opzione si intende effettuata per il riporto, cioè attraverso “scomputo o compensazione”. Se si sceglie di recuperare tali somme in periodi di imposta successivi al primo, il rimborso deve essere eseguito in base a quanto fissato dalla norma dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, cioè per riporto o richiesta di rimborso.