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giovedì , 18 Aprile 2024
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Prescrizione multe automobilistiche: tutto quello che c’è da sapere

Ciascun automobilista va incontro a sanzioni tutte le volte che eccede nei limiti di velocità, rilevata attraverso i misuratori della stessa, i cosiddetti autovelox. Qualora il cittadino ritenga ingiusta una sanzione ha la possibilità di rivolgersi al Prefetto entro 60 giorni dal momento della notifica del verbale; oppure l’automobilista ha 30 giorni di tempo per ricorrere davanti al giudice di pace.

Secondo l’art. 28 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 tutte le volte che vengono commesse violazioni in deroga al codice della strada il cittadino va incontro a sanzioni amministrative pecuniarie, che di contro fanno nascere il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di risarcimento del danno. Dunque abbiamo due parti, da un lato, il cittadino sanzionato, dall’altro, l’Ente impositore autorizzato alla riscossione di somme, come in questo caso, di competenza comunale. In genere, l’Ente autorizzato dal Comune a riscuotere è Equitalia, che deve trasmettere la cartella di pagamento entro due anni dal giorno in cui ha consegnato il ruolo, diversamente la somma addebitata non può essere recuperata.

Se l’ automobilista non riceve alcuna cartella esattoriale entro 5 anni dal giorno in cui ha commesso l’infrazione, la multa si prescrive e il pagamento non è dovuto. La prescrizione è il lasso di tempo entro il quale chi ha diritto di pretendere il pagamento di un qualcosa può far valere tale diritto, attraverso la notifica di cartelle esattoriali o di verbali, decorso inutilmente tale termine il diritto alla pretesa di avere qualcosa si estingue, o meglio si prescrive e nessuno può sollecitare il versamento della multa. Qualora la cartella esattoriale viene ricevuta oltre i 5 anni dalla prima notifica del pagamento, la multa non si prescrive automaticamente, ma il cittadino deve contestare la stessa. Se la multa non viene contestata entro i 30 giorni presso il giudice di pace, il cittadino dovrà pagare la multa e il fermo auto, quest’ ultimo deve essere sempre preceduto da un preavviso di 30 giorni prima altrimenti non ha validità. Trascorso il termine di prescrizione nessun Ente potrà mai richiedere all’automobilista il pagamento della multa. La multa deve essere consegnata entro 90 giorni dal reato, ha valore e fa fede la data riportata sul timbro dell’ ufficio postale. Se l’ automobilista riceve la multa oltre i termini previsti non deve pagare la multa se riesce ad ottenere un giudizio favorevole dopo aver contestato il verbale entro 30 giorni presso il giudice di pace, pagando il contributo unificato oppure entro 60 giorni presso il prefetto. Se in nessun caso la multa viene annullata il cittadino è tenuto al suo pagamento.

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